
Il principio sancito dalla sentenza n. 519/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in materia di ICI, è di sicuro interesse per quei cittadini abitanti in Comuni che, per le annualità oggetto di accertamento, non avevano ancora approvato i valori venali di riferimento delle aeree fabbricabili.
Nella ridetta sentenza i giudici tributari hanno dichiarato nulli e privi di effetti giuridici alcuni avvisi di accertamento notificati ad un contribuente di Nardò proprietario di un terreno edificabile per gli anni 2001 - 2002 - 2003 nonostante la tabella contenente i valori venali di riferimento fosse stata approvata dal Comune solo nel 2006!
Atteso che i pagamenti retroattivi si pongono in palese violazione del principio di irretroattività e dello Statuto dei Contribuenti, applicare il tributo "ora per allora" è un'operazione scorretta e illegittima.
Altro importante principio in materia di ICI l'ha emanato la Corte di Cassazione.
La Corte ha stabilito che un terreno pur inserito nel P.R.G. come area edificabile, ma di fatto soggetto a vincolo d'inedificabilità, in quanto l'effettiva edificabilità è subordinata all'emanazione di un piano attuativo o soggetta a "misure di salvaguardia", deve essere considerato e, dunque, tassato ai fini ICI, come terreno agricolo, in quanto tale terreno di fatto non è utilizzabile a scopo edificatorio.
Alla luce della ridetta sentenza, appare illeggittima la prassi di alcuni Comuni, i quali allo scopo di reperire maggiori risorse per ragioni di cassa, hanno sempre considerato sufficiente il semplice inserimento del terreno nel P.R.G. come area fabbricabile per considerarlo tale anche ai fini ICI.
Avv. Matteo OGNISSANTI
(Presidente del circolo Italia dei Valori di Manfredonia)